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Ecoreati e il “delitto ambientale”

2021-11-18 11:46

Avv. Mario Di Mulo

Approfondimenti,

Ecoreati e il “delitto ambientale”

Ecoreati e il "delitto ambientale"   Con la riforma del 2015 è stato introdotto nel codice penale il nuovo art. 452-bis che prevede il delitto di inqu

 

 

 

Ecoreati e il "delitto ambientale"

 

 

Con la riforma del 2015 è stato introdotto nel codice penale il nuovo art. 452-bis che prevede il delitto di inquinamento ambientale.

Invero, fino a questo momento nell’ordinamento italiano la tutela penale ambientale si arrestava a livelli insufficienti.

La nuova fattispecie incriminatrice configura invece un delitto punito con sanzioni penali detentive e pecuniarie molto gravi con una particolare efficacia deterrente a tutela dell’ambiente. Il nuovo reato è un delitto di evento per la cui configurazione si richiede quindi un danno in termini di compromissione o deterioramento dell’ambiente, con ciò intendendosi in senso ampio ogni forma di pregiudizio ambientale.

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Le condotte sanzionate potranno pertanto essere tutte quelle, attive o omissive, da cui derivi una qualsiasi forma di deterioramento dell’ecosistema, configurandosi il delitto come reato a forma libera connotata dal dolo generico.

Sul punto, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi la Corte di Cassazione con la pronuncia 46170 del 3 novembre 2016.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che il concetto di “condotta abusiva” vada inteso in senso ampio, comprensivo non soltanto di quelle condotte poste in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

In secondo luogo, ha precisato che il termine “significativo” richiede che tale alterazione dell’ecosistema per essere penalmente sanzionata sia rilevante, consistente e misurabile in termini quantitativi, qualitativi e oggettivi, senza che sia tuttavia necessaria una situazione di macroscopica evidenza.

Inoltre, ha ritenuto che non sia necessario che venga accertata una condizione di tendenziale irrimediabilità dell’alterazione ambientale, essendo invece sufficiente uno squilibrio funzionale o strutturale.

Infine, affinché si perfezioni tale fattispecie criminosa, giova la sussistenza dell’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo generico come coscienza e volontà di cagionare l’inquinamento ambientale.